CONTRIBUTO INARCASSA

Problematiche relative alla contribuzione previdenziale e alle assicurazioni

CONTRIBUTO INARCASSA

Messaggiodi Vito D'Attoma il Gio Ott 11, 2007 6:04 pm

Ciao. Sono un architetto. Chiedo una delucidazione a tutti gli utenti del forum iscritti ad Inarcassa. Il mio consulente fiscale mi ha spiegato che all'atto della fatturazione di una prestazione bisogna aggiungere all'importo che il cliente deve corrispondere una quota del 2% come contributo Inarcassa. Mi piacerebbe averne conferma. Grazie
Vito D'Attoma
 
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Re: CONTRIBUTO INARCASSA

Messaggiodi Gianfranco Spada il Gio Ott 11, 2007 7:05 pm

Caro amico,
si devi aggiungere ad ogni fattura il 2% (sempre che non fatturi ad un altro membro di inarcassa) che poi verserai ad inarcassa, lo dice lo statuto nell'articolo 23:


Art. 23 - Contributo integrativo

23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’I.V.A. e versarne ad INARCASSA l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

23.2 - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo esercente l’attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.

23.3 - Gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’articolo 22, secondo comma, dovuto per l’anno stesso. (v. nota 11)

23.4 - Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l’anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l’importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo.

23.5 - Salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.

23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere, l’architetto, l’associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell’esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. (v. nota 12)
Gianfranco Spada
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